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E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016 il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.

Il Decreto legislativo è disponibile a questo link

E’ importante sottolineare che l’Art. 183, al comma 9, cita esattamente:

“Le offerte devono contenere un progetto definitivo, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso ed iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, nonché la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, e dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nel progetto”.

Oltre all’asseverazione, già necessaria ai fini della partecipazione al bando, bisognerà fornire una Dichiarazione di preliminare coinvolgimento, e sarà necessario quindi affidarsi a partner finanziari, come la Cred.it Spa, in grado di rilasciare le seguenti documentazioni.

Il Partenariato pubblico privato è disciplinato negli articoli 179 e ss. Per quanto riguarda la finanza di progetto, si evidenzia inoltre quanto previsto al comma 23 dell’art. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento):

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“I progetti preliminari relativi alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità riguardanti proposte di concessione ai sensi dell’articolo 153 ovvero dell’articolo 175 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, per le quali sia già intervenuta la dichiarazione di pubblico interesse, non ancora approvati alla data di entrata in vigore del presente codice, sono oggetto di valutazione di fattibilità economica e finanziaria e di approvazione da parte dell’amministrazione ai sensi delle norme del presente codice. La mancata approvazione determina la revoca delle procedure avviate e degli eventuali soggetti promotori, ai quali è riconosciuto il rimborso dei costi sostenuti e documentati per l’integrazione del progetto a base di gara, qualora dovuti, relativi allo studio di impatto ambientale ed alla localizzazione urbanistica”.


Per maggiori informazioni sulla normativa o per una consulenze legale è possibile inviare una mail ai seguenti indirizzi:

fisgro@orrick.com – Avvocato Isgrò
rricozzi@orrick.com
 – Avvocato Ricozzi

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