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A partire dallo scorso 23 maggio 2022, alla Camera dei Deputati, si è avviato l’esame del disegno di legge delega che punta alla riforma della materia dei contratti pubblici e del codice degli appalti. Una svolta importante per porre efficacemente in essere gli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza. Il testo approvato in commissione corregge quello che giunge dal Senato, il quale dal canto suo modificava la formulazione originaria del Governo risalente al luglio 2021.

Raggiungere gli obiettivi del PNRR: la riforma del codice degli appalti

La svolta assume rilievo in relazione alla conquista di uno fra gli obiettivi più impegnativi fissati dal PNRR per quanto riguarda le riforme, ovvero l’entrata in vigore di una nuova legge sugli appalti che consenta – come sottolinea agendadigitale.eu – “l’efficace messa a terra degli investimenti […] con tempi e modi che permettano di non vanificare i processi evolutivi e di sviluppo che la spesa pubblica ha il compito di guidare, da ultimo, nella specie in linea con le opzioni comunitarie, soprattutto per quanto attiene trasformazione digitale, transizione ecologica e superamento delle disparità geografiche, di genere e generazionali”.

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Le novità più importanti sul codice degli appalti

Ma cosa cambierà nel codice degli appalti? Quali sono le luci e le ombre del nuovo testo? In primo luogo occorre osservare che l’approvazione della delega prevista per il giugno prossimo, e che in ogni modo dovrà tornare al Senato per il via libera definitivo, “non comporterà peraltro l’immediato ed automatico superamento del Codice dei contratti di cui al decreto legislativo n.50 del 2016”. In altri termini, per poter disporre del nuovo quadro di regole e per poterlo utilizzare sarà necessario, infatti, attendere ancora almeno un anno, un periodo di tempo necessario per scrivere e approvare la parte attuativa, per redigere la quale il Governo potrà avvalersi della magistratura amministrativa.

Continua ad essere in vigore il quadro attuale

In altri termini, fino a giugno 2023 operatori economici, stazioni appaltanti e autorità terze continueranno a operare in base al quadro attualmente disponibile, che associa al codice, più volte aggiornato in questi anni su aspetti specifici, anche le disposizioni di semplificazione recate dagli appositi decreti 76/2020 e 77/2021 e quelle da recuperare in contesti quali, ad esempio la disciplina dell’anticipazione del prezzo d’appalto e della revisione dei prezzi. Le regole al momento in vigore governeranno di conseguenza la realizzazione di tutti gli interventi in affidamento nei prossimi dodici mesi e in molti casi, secondo il principio per cui il nuovo codice non potrà che riguardare e regolare gli affidamenti di là da venire, esse rimarranno operanti ancora per molti anni.

Gli auspici verso il nuovo codice degli appalti

Secondo l’esaustiva disamina di Stefano De Marinis e Pierluigi Piselli pubblicata su agendadigitale.eu, in tale ottica, “è ragionevole pensare che soluzioni individuate in via temporanea con l’obiettivo della semplificazione, anche in forma di deroga rispetto al regime ordinario, possano ritrovarsi stabilizzate nel nuovo codice. Le opzioni già oggi definite, soprattutto laddove dovessero produrre risultati apprezzabili, potrebbero, infatti, trovarsi incluse nel nuovo testo di cui, quindi, è già oggi possibile intravvedere le relative linee di sviluppo”. In tal senso, di fatto, “una delle proposte autorevolmente formulate nel corso delle audizioni parlamentari svolte sui contenuti della delega ha ipotizzato di intervenire non tanto con un codice radicalmente nuovo, bensì innovando e sostituendo, magari attraverso mera interpolazione, le norme esistenti al l’interno del d.lgs 50/2016 con le auspicate modifiche. […]


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A cura di Marco Zonetti

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