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È arrivato il momento di pensare al bonus librerie per l’anno 2022. Le domande, informa un avviso pubblicato sul sito della direzione generale Biblioteche e Diritto d’autore del ministero della Cultura, possono essere presentate dalle ore 9 dell’11 settembre e fino alle 12 del 31 ottobre 2023, esclusivamente attraverso l’apposito portale, previa registrazione. Chi ha effettuato l’accesso nello scorso anno deve in ogni caso rinnovare l’abilitazione.

Bonus librerie: primi destinatari i piccoli librai

L’agevolazione, introdotta dalla legge di bilancio 2018 (articolo 1, commi da 319 a 321) è destinata agli esercenti del settore della vendita al dettaglio di libri, nuovi o usati, in esercizi specializzati, con un particolare occhio di riguardo nei confronti dei piccoli librai. Il bonus, infatti, arriva fino a 20mila euro per le librerie indipendenti, non appartenenti a gruppi editoriali, mentre per gli altri il limite massimo è di 10mila euro.

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Contributo rapportato ai tributi locali

Il credito d’imposta, prevede la norma, è parametrato, per ogni punto vendita, alle spese sostenute per i locali in cui l’attività agevolata è svolta, a titolo di Imu, Tasi, Tari, imposta sulla pubblicità, tassa per l’occupazione del suolo pubblico, locazione (al netto dell’Iva), mutui e contributi previdenziali e assistenziali versati per il personale dipendente. Come ricordato dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 14/2022, va considerato che la Tasi non è più in vigore e che l’imposta sulla pubblicità e la tassa di occupazione del suolo pubblico sono confluite nel canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico) che riunisce, pertanto, in una sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e alla diffusione di messaggi pubblicitari.

Le regole per l’assegnazione del bonus librerie

Le regole per l’assegnazione del credito massimo sono definite nell’allegato al decreto interministeriale 23 aprile 2018 attuativo della misura, in particolare: nella Tabella 1 è indicato il massimale per ogni voce di spesa, nella Tabella 2 la percentuale valida per quantificare il credito d’imposta teorico spettante in relazione alle voci di costo utilizzate. Tra i requisiti, la sede in Italia e la vendita di libri come attività primaria.

Presupposti dell’accesso al beneficio

Presupposti di accesso al beneficio sono la sede legale nello Spazio economico europeo, la residenza fiscale o stabile organizzazione in Italia con riferimento all’attività commerciale agevolata, la classificazione Ateco principale 47.61 (libri nuovi) o 47.79.1 (libri usati), come risultante dal registro delle imprese al momento di presentazione della domanda, avere avuto nell’esercizio finanziario precedente ricavi derivanti da cessione di libri, anche usati, pari ad almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati.

Il bonus viaggia con l’F24

Il credito d’imposta può essere utilizzato solo in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento (codice tributo “6894”). Il contributo ricevuto deve essere indicato sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento del credito sia in quella relativa al periodo di imposta in cui la somma è utilizzata, evidenziando distintamente l’importo riconosciuto e maturato e quello speso.

Le specifiche del bonus librerie

La direzione generale Biblioteche e Diritto d’autore ricorda che anche quest’anno il richiedente deve specificare la dimensione dell’impresa (micro, piccola, media, grande). Per avere istruzioni dettagliate, sul sito della Dg è disponibile la guida alla compilazione della domanda. La pubblicazione, tuttavia, precisa l’avviso online, è a solo scopo esemplificativo e potrebbe differire lievemente, nella forma grafica e in alcune denominazioni rispetto alla domanda attualmente in rete. Eventuali informazioni potranno essere richieste via e-mail alla casella di posta elettronica taxcreditlibrerie@cultura.gov.it.

Comunicato Stampa FONTE: FISCO OGGI

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