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Quanto è utile il codice della crisi? Quasi 100mila società italiane sono a rischio default (il dato è dell’Osservatorio Rischio Imprese di Cerved). I comparti più colpiti dal peggioramento della congiuntura sono costruzioni, trasporti, industria pesante, servizi non finanziari. E il peggioramento del rischio più consistente nel 2022 avviene per gestione aeroporti (+24,7%), siderurgia (+12,1%) e ristorazione (+11,7%). In sofferenza anche cantieristica (+4,3%) e automotive (+3,7%). Certamente una quota di queste aziende non ha speranze, ma molte altre, – solide e promettenti e tuttavia ferite dalla situazione contingente – con una attenta analisi patrimoniale e una gestione efficace di flussi di cassa e crediti commerciali, potrebbero sopravvivere e riprendere quota, passata la bufera.

Dal 15 luglio entra infatti in vigore (e potremmo dire arriva in soccorso) il nuovo Codice della crisi, strumento teoricamente efficace nel segnalare situazioni di potenziale pericolo con un anticipo tale da consentire alle aziende stesse di correre ai ripari, grazie al supporto di un esperto. La legge, seppure migliorabile, è ben fatta, ma manca un pezzo: il tool kit per comporre la crisi  sul fronte della finanza. Tool kit che non può che avere al centro i crediti commerciali.

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Che cos’è il nuovo Codice della crisi?

Il Codice della crisi è uno strumento innovativo di disciplina delle crisi d’impresa, arrivato a seguito di un lungo percorso di approfondimento che trova nella Direttiva europea Insolvency II del giugno 2019 un punto di riferimento fondamentale. Il grande cambiamento è che la disciplina della crisi viene collocata in un contesto di mercato. Si tratta  di soddisfare i creditori  secondo un impianto che tenga conto di altri settori dell’ordinamento: dal diritto finanziario e societario alla disciplina degli appalti pubblici, sino alla problematica legata alle sofferenze bancarie a alla necessità di abbatterne l’accumulo. In questo senso, la Direttiva è fortemente innovativa perché promuove l’obiettivo di gestire le crisi in modo da garantire continuità aziendale. Non mancano tuttavia aspetti di criticità sui quali possiamo comunque fare alcune riflessioni.

Le buone novità: la composizione negoziata e il piano di ristrutturazione omologato

Partiamo prima dagli aspetti positivi, segnalando, tra le altre, le due soluzioni innovative del Codice della crisi. Il primo è la composizione negoziata della crisi, che va a sostituire in gran parte l’ allerta prevista nella versione precedente e che portava con sé il rischio di  accelerare il default. Il legislatore ha preferito invece strutturare un sistema basato sulla responsabilità degli organi di amministrazione e controllo della società che sono chiamati a individuare tempestivamente situazioni di rischio. La composizione negoziata è una cornice di tutela: l’imprenditore viene preservato perché le trattative vengono guidate da un esperto negoziatore. Non ci sono vincoli di forma e contenuto, ma solo un controllo e un orientamento esercitato da quest’ultimo. Si stimolano le parti a trovare un accordo, che poi può essere stilato nella forma che si preferisce, dal contratto al concordato preventivo.

La seconda novità è il piano di ristrutturazione omologato. A livello UE c’è stato un ampio dibattito sul fatto che la disciplina della crisi dovesse rispettare il principio dell’absolute priority rule. Ovvero del rimborso ai creditori a cascata da quelli privilegiati ai chirografari. Il criterio a cascata portava però a un eccessivo ingessamento e determinava la necessità di avere finanza esterna. Questo perché tutta la liquidità di fatto viene assorbita da creditori privilegiati. Un altro orientamento di pensiero faceva propendere la bilancia a favore della relative priority rule. Questa è basata sull’idea che nelle soluzioni negoziali della crisi non si debbano usare gli stessi criteri che si usano nei casi di fallimento (oggi liquidazione giudiziale).  Poiché si mira alla continuità aziendale e si è in presenza di una proposta negoziata, potrebbe essere ragionevole prevedere che il surplus generato dalla continuità sia distribuito a favore dei creditori anche in deroga alla graduazione dei privilegi. Un cambiamento di paradigma, dunque:  dalla staticità del patrimonio alla dimensione dinamica della continuità.   

I rischi: l’uso distorto ai fini della riscossione e il sostegno (che potrebbe venir meno) delle banche

Passando poi agli elementi critici, ne possiamo sempre individuare due.

Il primo potrebbe essere un uso distorto degli obblighi di segnalazione degli enti istituzionali. Pur non essendo la lettera della norma in questo senso, tuttavia, di fatto,   Inps, Agenzia delle Entrate e Inail potrebbero indurre l’uso della composizione negoziata per finalità di recupero dei crediti forse anche a discapito degli stessi fornitori dell’azienda in crisi. Si tratterebbe di una deriva applicativa da scongiurare. In effetti le soglie di segnalazione sono molto basse: dai 5mila ai 15mila euro (a seconda che l’impresa non abbia o abbia dipendenti) di contributi non pagati a Inps; dai 5mila di debiti Iva verso l’Agenzia delle Entrate. Per le altre imposte, i tetti variano in base a dimensioni e tipologia dell’impresa, dai 100mila per le imprese individuali ai 200mila per le società di persone al mezzo milione per le altre società.

Un ulteriore punto critico sta nella reazione delle banche di fronte alla composizione negoziata. Le banche non possono revocare gli affidamenti, ma possono ridurli o non darne di nuovi. È difficile immaginare  che le banche possano sostenere agevolmente e rapidamente un’impresa che va in composizione negoziata. Sembra più probabile che queste tendano a cedere  le posizioni o a dare mandato per gestirle. Da qui dunque l’importanza della diffusione di finanziamenti alternativi a quelli bancari.

Comunicato Stampa

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