Anche il settore degli impianti sportivi è coinvolto nelle agevolazioni previste dalla disciplina del superbonus 110%. Per inquadrare la tematica va premesso che il decreto Rilancio, come convertito dalla legge 77/2020, prevede la possibilità di fruire della disciplina del superbonus 110% per le strutture sportive. Questo limitatamente ai locali adibiti a spogliatoi. Dal lato soggettivo possibili beneficiari sono solo le Società e le Associazioni sportive dilettantistiche (in acronimo S.S.D. e A.S.D.) iscritte nell’apposito registro tenuto dal Coni.
Superbonus, impianti sportivi in concessione pubblica
La norma, quindi, espressamente esclude dal novero dei beneficiari lo sport professionistico. Di recente è sorta un’interessante questione sulla possibilità di intervenire tramite il superbonus 110% non su strutture proprie ma anche su strutture in concessione pubblica. L’istante rappresentava di essere un’associazione sportiva dilettantistica (ASD) iscritta al registro tenuto dal CONI. Inoltre intendeva effettuare degli interventi di riqualificazione energetica su un immobile di proprietà comunale. Aggiungeva l’istante che dal 2010 è stata stipulata una convenzione con l’Amministrazione comunale in base alla quale le veniva concesso l’utilizzo di più impianti sportivi comunali, tra cui la struttura denominata “Palestra Scuola Media”. In base all’articolo 3 della citata convenzione l’Istante utilizzava i sottoindicati impianti con annessi spogliatoi e docce.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
Nello specifico la “Palestra Scuola Media” necessitava di interventi di riqualificazione energetica, da effettuarsi con il consenso dell’Amministrazione comunale proprietaria. L’associazione chiede dunque all’Agenzia lumi sulla legittimità della fruizione delle agevolazioni previste dall’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Superbonus) per gli interventi che intende eseguire sugli immobili di proprietà del Comune (palestra scuola media). L’agenzia delle Entrate rispondeva in modo positivo con una sintetica disamina generale della disciplina del superbonus 110 percento, utile per una facile comprensione della tematica. L’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivamente modificato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché, da ultimo, dall’articolo 1, comma 3, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59 e dall’articolo 33, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77.
Cosa dice la normativa (in proroga)
Le modalità attuative da effettuarsi in via telematica anche avvalendosi degli intermediari, sono definite con successivi Provvedimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate. Con riferimento all’applicazione di tale agevolazione sono forniti chiarimenti con la circolare dell’8 agosto 2020, n. 24/E, con la risoluzione del 28 settembre 2020, n. 60/E, e con la circolare del 22 dicembre 2020, n. 30/E. L’ambito soggettivo di applicazione del Superbonus è delineato dal comma 9 dell’articolo 119 del decreto Rilancio che alla lettera e) prevede che le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano anche «agli interventi effettuati», dalle «associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro isti23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi».
“Sia proprietari che meri detentori dell’immobile”
Come chiarito con la circolare n. 24/E del 2020, ai fini della applicazione della norma, ciò che rileva è il sostenimento delle spese che siano sostenute sia da proprietari che da meri detentori dell’immobile in virtù di un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio, nonché la destinazione dell’immobile “a spogliatoio” per lo svolgimento della proprie attività. Più precisamente, come chiarito nella citata circolare, 24/E del 2020, il beneficiario può: essere titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto o uso) sull’immobile; detenere l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario. Nel caso in esame, si può ritenere che l’allegata Convenzione avente ad oggetto la “manutenzione e custodia degli impianti sportivi” con l’utilizzo degli stessi impianti sportivi comunali, sia pure in maniera non esclusiva, possa costituire titolo idoneo a consentire all’Associazione Istante l’applicazione della citata disposizione fiscale relativa al Superbonus.
Le conclusioni: su può applicare il superbonus sugli impianti in concessione?
Con riferimento al caso di specie, previo assenso del Comune proprietario all’esecuzione dei lavori da parte del concessionario, è ammesso l’accesso al Superbonus in relazione alle spese sostenute per la realizzazione di interventi. Vale a dire in relazione all’immobile di proprietà del comune, a fronte degli interventi che intende effettuare di efficientamento energetico ma solo per la parte adibita a spogliatoi. In buona sostanza tutte le entità – A.S.D. o S.S.D. che utilizzano impianti in concessione – possono avvalersi del superbonus 110% per migliorare l’efficienza energetica degli spogliatoi o anche intervenire sulla struttura dei medesimi, quando possibile, con finalità antisismiche. Va aggiunto che la porzione di fabbricato adibita a spogliatoi non deve necessariamente essere “spoglia”, come normalmente avviene nel caso dell’edilizia scolastica, in quanto possono teoricamente accogliere oltre che i bagni e le docce anche servizi aggiuntivi.
A cura di Dario Gucci