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Interessanti spunti ci provengono dalla combinazione della disciplina dell’superbonus 110% ex D.L.34/2020 come convertito dalla legge n. 77/20 e le agevolazioni per la messa in sicurezza degli immobili lesionati da eventi sismici. Va preliminarmente ricordato che la normativa agevolativa in tema di comuni terremotati si riferisce agli eventi sismici successivi all’anno 2008. Sono perciò esclusi dalle agevolazioni gli interventi relativi a terremoti precedenti benché di grande portata (si pensi ai fatti all’Irpinia o del Belice) in quanto ritenuti ormai eventi catastrofici “superati” e comunque assorbiti dal lento risanamento del territorio.



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Due recenti risposte dell’Agenzia delle Entrate, la n. 560 e la n. 563 ambedue del 26 agosto 2021 affrontano tematiche in materia di immobili danneggiati da eventi sismici. In tali provvedimenti, meritevoli di specifica disamina, si arriva alla conclusione che gli interventi eseguiti su una villetta per eliminare le lesioni e ripristinare le condizioni di sicurezza statica dell’immobile possono fruire del Superbonus, considerato che saranno “di riparazione o locali”, come prevede il punto 8.4.1 del testo delle norme tecniche delle costruzioni del 2018. Il Superbonus rafforzato non è fruibile se per l’edificio sito nel Comune colpito dagli eventi sismici in cui è stato dichiarato lo stato d’emergenza era già stato corrisposto il contributo per la ricostruzione – nel caso di specie quello erogato dalla regione Emilia Romagna – per mettere in sicurezza statica l’edificio.



Il primo quesito. Con l’interpello n. 560 del 26 agosto 2021 l’istante chiede se può fruire del credito d’imposta al 110% per i lavori che riguardano una villetta a schiera inserita in un complesso orizzontale di più unità abitative, dotata di accesso autonomo dall’esterno e sita in zona sismica 3 e che definisce “di riparazione o locali”, ai sensi del punto 8.4.1 delle Norme tecniche delle costruzioni del 2018. L’Agenzia rappresenta che, in considerazione dell’evoluzione normativa del settore delle costruzioni (consultabile nel testo aggiornato delle Norme tecniche delle costruzioni, approvato con decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018) sono stati rilasciati due diversi pareri della Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del dm 28/02/2017. Tali pareri (prot. n. 3600 del 7 aprile 2021 e prot. n. 7035 del 13 luglio 2021) prevedono che gli “interventi di riparazione o locali”, quelli che favoriscono lo sviluppo della duttilità della struttura, come, ad esempio, il rafforzamento della struttura dei muri, la cerchiatura di travi e colonne, le catene tiranti, realizzati su una “villetta a schiera”, da un lato rientrano a pieno titolo tra quelli disciplinati dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera i) del Tuir, e dall’altro sono conformi all’articolo 119, comma 4, decreto “Rilancio”. In buona sostanza sono tutti interventi agevolabili. Per completezza tecnica si riporta quanto contenuto nella parte descrittiva dell’ultimo parere citato: “Gli interventi locali ammessi ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali sono quelli che privilegiano lo sviluppo di meccanismi duttili o comunque consentono di migliorare la duttilità locale, così da favorire lo sviluppo della duttilità di insieme della struttura. Il ripristino o rinforzo dei collegamenti esistenti tra i singoli componenti o tra parti di essi o la realizzazione di nuovi collegamenti (ad esempio tra pareti murarie, tra pareti e travi o solai, anche attraverso l’introduzione di catene/tiranti, chiodature tra elementi lignei di una copertura o di un solaio, tra componenti prefabbricati) ricadono in questa categoria”. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono quindi certamente da ritenersi ammissibili lavori del tipo di quelli di seguito richiamati: interventi sulle coperture, e più in generale sugli orizzontamenti, o su loro porzioni finalizzati all’aumento della capacità portante, alla riduzione dei pesi, alla eliminazione delle spinte applicate alle strutture verticali, al miglioramento dell’azione di ritegno delle murature, alla riparazione-integrazione-sostituzione di elementi della copertura, ecc.; interventi di riparazione e ripristino della resistenza originaria di elementi strutturali in muratura e/o calcestruzzo armato e/o acciaio, ammalorati per forme di degrado provenienti da vari fattori (esposizione, umidità, invecchiamenti, disgregazione dei componenti ecc.); interventi volti a ridurre la possibilità di innesco di meccanismi locali, quali, ad esempio, l’inserimento di catene e tiranti contro il ribaltamento delle pareti negli edifici in muratura, il rafforzamento dei nodi trave-colonna negli edifici in c.a. contro la loro rottura prematura, prima dello sviluppo di meccanismi duttili nelle travi, la cerchiatura, con qualunque tecnologia, di travi e colonne o loro porzioni, volta a migliorarne la duttilità, il collegamento degli elementi di tamponatura alla struttura di c.a. contro il loro ribaltamento, il rafforzamento di elementi non strutturali pesanti, come camini, parapetti, controsoffitti, etc., o dei loro vincoli e ancoraggi alla struttura principale.” Da una semplice lettura capiamo subito che una vasta gamma di interventi di miglioramento statico rientrano nell’art. 119, comma 4 del D.L. 34/20, come convertito. L’Agenzia però, come prevedibile, nel rispondere al quesito non entra nel merito del singolo intervento il quale richiederebbe una fase di controllo a posteriori con delle verifiche tecniche e degli accertamenti di fatto. Precisa però che il contribuente potrà fruire del Superbonus solo se un professionista abilitato attesti che i lavori per l’adozione di misure antisismiche e per la messa in sicurezza statica siano “di riparazione o locali”, fermo restando il rispetto di tutti gli altri adempimenti previsti dalla normativa.

Il secondo quesito. Con l’interpello n. 563 del 26 agosto 2021 l’istante, proprietario di una villetta sita in un Comune dove è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi sismici, chiede se può fruire dell’aumento del 50% del massimale, come previsto dalla legge di bilancio 2021 per le spese eccedenti il contributo previsto per la ricostruzione, anche se il precedente proprietario ha già beneficiato di un contributo erogato dalla regione Emilia Romagna per mettere in sicurezza statica l’edificio. L’Agenzia ricorda che il 4-quater dell’articolo 119 del Dl “Rilancio”, (introdotto dall’articolo 1, comma 66, lettera h), della legge di bilancio 2021), stabilisce che “Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al comma 4 spettano per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione”. La norma, come chiarito anche dalla risoluzione n. 28/2021, in origine limitata ai soli Comuni del centro Italia colpiti dal sisma del 2016/2017 e a quelli dell’Abruzzo colpiti dal sisma 2009, è stata estesa a tutti i Comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato d’emergenza. In tal caso, però, evidenzia l’Agenzia, il Superbonus è alternativo al contributo per la ricostruzione. Nel caso in esame, il contributo per la ricostruzione (Mude Emilia Romagna) è già stato ricevuto dal proprietario (nel caso di specie dal precedente proprietario) e, pertanto, l’istante non può fruire del Superbonus rafforzato (incremento 50% limite di spesa) previsto dal comma 4-quater, considerato che tale agevolazione in quanto alternativa al contributo, presuppone che, sussistente il diritto al contributo se ne formuli una successiva rinuncia formale. Il richiamo specifico al comma 4 indicato nel comma 4-quater dell’art. 119 del D.L. legge 34/2020 come convertito dalla legge n. 77/2020, lascia intendere che il principio di alternatività si pone tra il contributo e l’intera disciplina del superbonus sismico, sia nella forma ordinaria (al 110%) che in quella rafforzata (incremento 50% del limite di spesa ordinario) In tutti questi casi stante l’impossibilità di duplicare le agevolazioni (contributo ricostruzione e bonus fiscale) è preferibile concentrarsi sul secondo di questi due strumenti, operando se del caso una formale rinuncia al primo, in quanto molto più rapido da ottenere attraverso i meccanismi della cessione del credito e dello sconto in fattura, strumenti ormai ampiamente rodati ed utilizzati.

A cura dell’avvocato Dario Gucci



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