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Periodicamente i sindacati presentano alle amministrazioni, che per altro non di rado accettano la suggestione, la richiesta di porre un limite all’ammontare del salario accessorio connesso al risultato, nei confronti dei tecnici coinvolti nelle funzioni tecniche, oggetto degli inventivi previsti dall’articolo 113 del d.lgs. 50/2016.



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Il ragionamento proposto è all’ingrosso il seguente: poiché i tecnici sono già remunerati mediante le risorse ed i meccanismi previsti dall’articolo 113, è giusto porre un limite, allora, alla percezione dei risultati sul Fondo, allo scopo di evitare sperequazioni con gli altri dipendenti. Si tratta di una richiesta e di in ragionamento platealmente, non tanto illegittimi sotto molti aspetti, ma sostanzialmente irricevibili, soprattutto in riferimento al fine egualitario sottostante. L’idea di fondo è profondamente erronea, laddove ritiene sia possibile e corretto gestire il risultato appunto su basi egualitarie.



Ciò che è esattamente uno dei mali più profondi della gestione dei sistemi di valutazione e di incentivazione del lavoro pubblico. I sindacati propongono del risultato una visione chiara: si deve trattare, nella sostanza, di una quattordicesima, sia pure mistificata da performance. Premesso che poiché in media i compensi lordi per risultato nel comparto Funzioni Locali ammontano a 1003 euro annui (secondo il Conto annuale del personale al 2018) sarebbe in effetti opportuno smontare il complesso apparato e, appunto, dare una onesta Illegittimo fissare un tetto agli incentivi per funzioni tecniche diverso da quello legale quattordicesima a tutti, la normativa attualmente vigente, piaccia o non piaccia, è di segno diametralmente opposto alle richieste dei sindacati. Che, dunque, non andrebbero minimamente prese in considerazione.

Il RUP tra irrinunciabili prerogative istruttorie e prerogative a valenza esterna che possono essere disciplinate nella legge speciale di gara. Proseguendo le considerazioni sulla competenza/prerogative del RUP, nello scorso contributo si è dato conto del presidio con responsabilità sulla decisione del responsabile unico del sub-procedimento della verifica della potenziale anomalia. Si è evidenziato, pertanto, che il RUP dispone sull’articolazione del procedimento di propria competenza (e più in generale dell’intero procedimento amministrativo dell’appalto e finanche della fase civilistica) ma non può affrancarsi della responsabilità sulla decisione. Rimane da chiarire se sia o meno competente anche all’adozione del provvedimento finale e quindi, se oltre ad un compito istruttorio, il RUP abbia anche competenza sull’adozione dei provvedimenti a valenza esterna a prescindere dal fatto che sia o meno dirigente.



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