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Le modifiche alle procedure di affidamento e di gara e i contratti in fase di esecuzione

A cura dell’avvocato Paolo Caputo

Info e contatti: studiopaolocaputo@libero.it

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Il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, così come convertito dalla L. n. 120 dell’11 settembre 2020, riguarda tutte le procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture e servizi tecnici per l’ingegneria e l’architettura la cui determina di indizione o determina a contrarre sia adottata entro il 31 luglio 2021.

Si confermano le modifiche all’art. 1 del Decreto Sblocca cantieri (D.L. n. 32/2019) ovvero la proroga al 31 dicembre 2021 delle sospensioni normative: quindi, si all’appalto integrato fino al 31.12.2021.

Rimane però al 31.12.2020 la sospensione della normativa relativa al subappalto: in particolare laddove si prevede che “[…] il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Fino alla medesima data di cui al periodo precedente, sono altresì sospese l’applicazione del comma 6 dell’articolo 105 e del terzo periodo del comma 2 dell’articolo 174, nonché le verifiche in sede di gara, di cui all’articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore”. Dal 1° gennaio 2021, inoltre, ripartirà l’obbligo di indicare la terna di subappaltatori nei casi previsti.

Tra le novità confermate, vi è quella in materia di programmazione per cui si dispone che le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all’art. 21 purché si provveda all’aggiornamento degli stessi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione (15 ottobre 2020).

Vediamo più nel dettaglio le modifiche introdotte in deroga all’art. 36, comma 2 e all’art. 157, comma 2 (relativo ai servizi tecnici per l’ingegneria e l’architettura).

In termini generali, non sono più richieste le garanzie provvisorie salvo che per ragioni particolari in ordine alla specificità dell’appalto e comunque con importi dimezzati.

criteri di aggiudicazione (prezzo più basso e offerta economicamente più vantaggiosa) restano alla pari (tranne per i servizi tecnici), nel Decreto convertito non vi è espressa preferenza per l’uno o per l’altro. È solo prevista sempre l’esclusione automatica per le offerte a prezzo più basso, anche se il numero di offerte ammesse sia pari o superiore a 5.

Sono previsti, inoltre, termini massimi per arrivare ad aggiudicazione – e a contratto – (art. 32, co. 8):

  • 2 mesi dalla data di adozione del primo atto di avvio del procedimento per gli affidamenti diretti e 60 giorni per la firma del contratto;
  • 4 mesi per le procedure negoziate e 60 giorni per la firma del contratto.

Il mancato rispetto dei termini, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso “possono” essere valutati ai fini della responsabilità del RUP per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

Fonte: Altalex.com

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