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Il Consiglio di Stato, V Sezione, con sentenza n. 6385 del 22 ottobre 2020, è tornato ad occuparsi di ricorso cumulativo.

A cura dell’avv. Paolo Caputo

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Consiglio di Stato, Sez. V, 22 ottobre 2020, n. 6385

La pronuncia, nel dichiarare l’inammissibilità di un ricorso cumulativo introduttivo e conseguentemente dell’appello, si inserisce nel solco della precedente giurisprudenza in materia, particolarmente attenta ad evitare abusi di questo particolare strumento processuale. La sentenza, dunque, delimita in modo preciso e puntuale i limiti di ammissibilità del ricorso cumulativo e prova a trarre una sintesi dalle precedenti pronunce sul tema.

Il ricorso cumulativo, come è noto, è lo strumento processuale che permette di impugnare, con un unico ricorso, distinti provvedimenti tra i quali sussista una connessione. L’istituto consentirebbe di tutelare il principio di economia processuale, che trova la sua copertura costituzionale nell’art. 111 della Costituzione, riallacciandosi anche al principio di ragionevole durata del processo oltre che all’esigenza di prevenzione del pericolo di giudicati contraddittori. L’istituto, inoltre, potenzierebbe il diritto di difesa, di cui all’art. 24 della Costituzione, evitando, ove possibile, ulteriori oneri derivanti dalla corresponsione di distinti contributi unificati, particolarmente gravosi in materia di appalti.

L’istituto, peraltro, rispondendo al principio di concentrazione dei giudizi quale strumento di tutela giurisdizionale, risulterebbe funzionale al principio di effettività della tutela giurisdizionale nel processo amministrativo ancora più di quanto avviene nel giudizio civile: nel quadro del processo amministrativo, dunque, «la centralità dell’esigenza della concentrazione si spiegherebbe […] alla luce dell’unitarietà della vicenda sostanziale e della strumentalità della tutela delle posizioni azionate rispetto al conseguimento del bene della vita» (così, da ultimo, R. Musone, L’appello cumulativo nel processo amministrativo, in Diritto processuale amministrativo, 2020, fasc. 2, pagg. 421 ss., con osservazioni valevoli tanto per il ricorso cumulativo quanto per l’appello cumulativo).

Come è noto, la possibilità di un ricorso cumulativo è oggi espressamente prevista dal Codice del processo amministrativo sia pure con alcuni stringenti limiti.

Infatti, in base all’art. 120, comma 11-bis, c.p.a., aggiunto dall’art. 204, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nel caso di procedure contraddistinte dalla presentazione di «offerte per più lotti l’impugnazione si propone con ricorso cumulativo solo se vengono dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto».

Dunque, se la proponibilità di un ricorso cumulativo è in linea teorica ormai pacifica, tale disposizione parrebbe comunque improntata ad un netto sfavore per l’istituto, ritenuto probabilmente elusivo delle disposizioni fiscali in tema di contributo unificato e comunque foriero di indebite confusioni tra controversie in realtà da distinguere.

Fonte: appaltiecontratti.it

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