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A cura del dott. Tommaso Mazziotti

Direttore Generale Cred.it Spa

La Commissione europea ha approvato un regime italiano da 1,5 miliardi di € destinato ad aiutare le imprese che operano nelle regioni del Sud Italia colpite dall’emergenza coronavirus, riducendone il costo del lavoro e aiutandole a mantenere il livello occupazionale in questo difficile momento. Il regime è stato approvato ai sensi del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato.

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Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva responsabile della politica di concorrenza, ha dichiarato: “Il Sud Italia è stato duramente colpito dall’impatto economico dell’emergenza coronavirus. La presente misura da 1,5 miliardi di sosterrà l’occupazione e aiuterà le imprese attive nelle regioni del Sud Italia ad affrontare i problemi di liquidità che incontrano a causa dell’emergenza, mantenendo il livello dell’occupazione e assicurando la continuità delle attività economiche durante e dopo l’emergenza. Continueremo a collaborare strettamente con gli Stati membri per garantire che le misure nazionali di sostegno possano essere attuate in modo coordinato ed efficace, in linea con le norme dell’UE.

La misura italiana a favore delle regioni del Sud Italia

L’Italia ha notificato alla Commissione, nell’ambito del quadro temporaneo, un regime di agevolazioni fiscali (che prevede la riduzione dei contributi previdenziali) per il periodo compreso tra il 1º ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020 destinato ai datori di lavoro privati attivi nel Sud Italia.

L’obiettivo del regime è ridurre il costo del lavoro a carico dei beneficiari, aiutandoli in tal modo a soddisfare il fabbisogno di liquidità, a proseguire le attività e a mantenere i livelli occupazionali durante e dopo l’emergenza.

La misura prevede una riduzione del 30 % dei contributi previdenziali che i beneficiari devono versare nel quadro di contratti di lavoro che contemplano una sede di lavoro nelle regioni del Sud Italia. La misura si applica alle regioni del Sud Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), dove il PIL regionale è inferiore al 90 % della media UE e il tasso di occupazione è inferiore alla media nazionale. Del regime potranno beneficiare le imprese di tutte le dimensioni e attive in tutti i settori, ad eccezione dei settori finanziario, agricolo e del lavoro domestico.

La Commissione ha constatato che il regime notificato dalle autorità italiane è compatibile con le condizioni previste dal quadro temporaneo. In particolare, i) l’aiuto per ogni singola impresa non supererà i 120 000 € per le imprese attive nei settori della pesca e dell’acquacoltura e gli 800 000 € per le imprese attive in tutti gli altri settori ammissibili e ii) l’obbligo rispetto al quale è concesso il vantaggio a livello di contributi previdenziali deve essere sorto entro il 31 dicembre 2020.

La Commissione ha concluso che la misura del governo italiano contribuirà alla gestione dell’impatto economico del coronavirus nelle regioni del Sud Italia. La misura è necessaria, opportuna e proporzionata a quanto necessario per porre rimedio al grave turbamento dell’economia di uno Stato membro in linea con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del TFUE e con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo.

Su tale base la Commissione ha approvato la misura in conformità alle norme dell’UE sugli aiuti di Stato.

Contesto

La Commissione ha adottato un quadro temporaneo per consentire agli Stati membri di avvalersi pienamente della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere l’economia nel contesto dell’emergenza del coronavirus. Il quadro temporaneo, modificato il 3 aprile, l’8 maggio e il 29 giugno 2020, prevede che gli Stati membri possano concedere i seguenti tipi di aiuti:

i) sovvenzioni dirette, conferimenti di capitale, agevolazioni fiscali selettive e anticipi fino a 100 000 € a un’impresa operante nel settore dell’agricoltura primaria, 120 000 € a un’impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 800 000 € a un’impresa operante in qualsiasi altro settore che deve far fronte a urgenti esigenze di liquidità. Gli Stati membri possono inoltre concedere prestiti a tasso zero o garanzie su prestiti a copertura del 100% del rischio fino al valore nominale di 800 000 € per impresa, ad eccezione del settore agricolo primario e del settore della pesca e dell’acquacoltura, per cui si applicano i limiti rispettivamente di 100 000 € e 120 000 € per impresa;

ii) garanzie di Stato per prestiti contratti dalle imprese per assicurare che le banche continuino a erogare prestiti ai clienti che ne hanno bisogno. Queste garanzie di Stato possono coprire fino al 90 % del rischio sui prestiti per aiutare le imprese a coprire il fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti;

iii) prestiti pubblici agevolati alle imprese (debito privilegiato o debito subordinato) con tassi di interesse agevolati alle imprese. Questi prestiti possono aiutare le imprese a coprire il fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti;

iv) garanzie per le banche che veicolano gli aiuti di Stato all’economia reale. Tali aiuti sono considerati aiuti diretti a favore dei clienti delle banche e non delle banche stesse; sono forniti orientamenti per ridurre al minimo la distorsione della concorrenza tra le banche;

v) assicurazione pubblica del credito all’esportazione a breve termine per tutti i paesi, senza che lo Stato membro in questione debba dimostrare che il paese interessato è temporaneamente “non assicurabile sul mercato”;

vi) sostegno per le attività di ricerca e sviluppo (R&S) connesse al coronavirus al fine di far fronte all’attuale crisi sanitaria con sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali. Un sostegno supplementare può essere concesso a progetti transfrontalieri di cooperazione tra Stati membri;

vii) sostegno alla costruzione e all’ammodernamento di impianti di prova per elaborare e testare prodotti (compresi i vaccini, i ventilatori meccanici e gli indumenti di protezione) utili a fronteggiare l’emergenza coronavirus fino alla prima applicazione industriale. Questo può assumere la forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali o anticipi rimborsabili e garanzie a copertura di perdite. Le imprese possono beneficiare di un sostegno supplementare se in esse investe più di uno Stato membro e se l’investimento è concluso entro due mesi dalla concessione dell’aiuto;

viii) sostegno alla produzione di prodotti per far fronte alla pandemia di coronavirus sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali, anticipi rimborsabili e garanzie a copertura di perdite. Le imprese possono beneficiare di un sostegno supplementare se in esse investe più di uno Stato membro e se l’investimento è concluso entro due mesi dalla concessione dell’aiuto;

ix) sostegno mirato sotto forma di differimento del pagamento delle imposte e/o di sospensione del versamento dei contributi previdenziali per i settori, le regioni o i tipi di imprese particolarmente colpiti dalla pandemia;

x) sostegno mirato sotto forma di integrazioni salariali per i dipendenti alle imprese in settori o regioni che hanno maggiormente sofferto a causa dell’emergenza Coronavirus e che altrimenti avrebbero dovuto licenziare del personale;

xi) aiuto mirato alla ricapitalizzazione per le società non finanziarie, se non è disponibile un’altra soluzione adeguata. Sono approntate garanzie per evitare indebite distorsioni della concorrenza nel mercato unico: condizioni riguardanti la necessità, l’adeguatezza e l’entità dell’intervento; condizioni riguardanti l’ingresso dello Stato nel capitale delle imprese e la relativa remunerazione; condizioni riguardanti l’uscita dello Stato dal capitale delle imprese interessate; condizioni relative alla governance, incluso il divieto di dividendi e massimali di remunerazione per la direzione; divieto di sovvenzioni incrociate e divieto di acquisizioni e misure aggiuntive per limitare le distorsioni della concorrenza; obblighi di trasparenza e comunicazione. Le ricapitalizzazioni al di sopra della soglia di 250 milioni di € sono soggette all’obbligo di notifica separata e, se vanno a beneficio di imprese che detengono un significativo potere di mercato in almeno uno dei mercati rilevanti in cui operano, gli Stati membri sono tenuti a proporre misure supplementari, sotto forma di impegni strutturali o comportamentali, volte a garantire l’esistenza di una concorrenza effettiva in tali mercati.

Il quadro temporaneo permette agli Stati membri di combinare tra loro tutte le misure di sostegno ad eccezione dei prestiti e delle garanzie sullo stesso prestito, sempre nel rispetto dei massimali fissati nel quadro temporaneo. Gli Stati membri possono inoltre combinare tutte le misure di sostegno concesse nell’ambito di tale quadro con le possibilità già previste per concedere aiuti “de minimis” alle imprese, fino a un massimo di 25 000 € nell’arco di tre esercizi finanziari per quelle che operano nel settore dell’agricoltura primaria, di 30 000 € per quelle nel settore della pesca e dell’acquacoltura e di 200 000 € per tutte le altre. Al tempo stesso gli Stati membri devono impegnarsi ad evitare cumuli indebiti delle misure di sostegno a favore delle stesse imprese, limitandone l’importo a quanto necessario per sopperire al fabbisogno effettivo.

Il quadro temporaneo integra inoltre le numerose altre possibilità di cui gli Stati membri già dispongono per attenuare l’impatto socioeconomico dell’emergenza coronavirus, in linea con le norme dell’UE sugli aiuti di Stato. Il 13 marzo 2020 la Commissione ha adottato una comunicazione relativa a una risposta economica coordinata all’emergenza COVID-19 che illustra queste possibilità. Ad esempio, gli Stati membri possono introdurre modifiche di portata generale a favore delle imprese (quali il differimento delle imposte o il sostegno alla cassa integrazione in tutti i settori), che non rientrano nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato. Essi possono inoltre concedere compensazioni alle imprese per i danni subiti e direttamente causati dall’emergenza coronavirus.

Il quadro temporaneo rimarrà in vigore fino alla fine di dicembre 2020. Esclusivamente per le misure di ricapitalizzazione la Commissione ha prorogato tale periodo fino alla fine di giugno 2021, poiché i problemi di solvibilità potrebbero manifestarsi solo in una fase successiva con l’evolversi della crisi. Al fine di garantire la certezza del diritto, la Commissione valuterà prima di tali date se il quadro debba essere prorogato.

La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.58802 nel registro degli aiuti di Stato sul sito web della DG Concorrenza della Commissione una volta risolte eventuali questioni di riservatezza. Le nuove decisioni in materia di aiuti di Stato pubblicate su internet e nella Gazzetta ufficiale figurano nel bollettino elettronico di informazione settimanale in materia di aiuti di Stato (State Aid Weekly e-News).

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