A cura dell’avv. Paolo Caputo

Il concorrete che, per partecipare ad una gara d’appalto, si avvale della collaborazione di un progettista esterno, deve scegliere un tecnico dotato delle competenze e dei requisiti richiesti dal bando. Il progettista incaricato, infatti, non può a sua volta stipulare un contratto di avvalimento con un altro progettista.

Advertisement

È questa la conclusione cui è giunto il Consiglio di Stato con la sentenza 13/2020.

Progettazione e avvalimento, il caso

I giudici si sono pronunciati su un contenzioso avvenuto quando era in vigore il vecchio Codice Appalti, ma per giungere ad una conclusione hanno utilizzato come bussola il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs 50/2016). Il nuovo Codice Appalti vieta l’avvalimento a cascata, opzione considerata inaccettabile anche da una buona parte della giurisprudenza precedente.

Nel caso in esame, un raggruppamento temporaneo di imprese si era aggiudicato una gara per la realizzazione di una centrale alimentata a biomasse per il teleriscaldamento dell’abitato. L’impresa esclusa aveva presentato ricorso, sostenendo che il raggruppamento aggiudicatario, per lo svolgimento delle attività di progettazione, si fosse avvalso di un’altra impresa e di un progettista privi dei requisiti richiesti dal bando.

L’aggiudicatario, al contrario, sosteneva che il progettista da lui incaricato avesse stipulato un regolare contratto di avvalimento e che le richieste dell’impresa esclusa dovessero essere respinte.

Progettazione, perché non può esserci doppio avvalimento

I giudici hanno osservato che il vecchio Codice Appalti prevedeva, per i contratti che hanno per oggetto anche la progettazione, l’obbligo, per gli operatori economici privi dei dovuti requisiti, di avvalersi di progettisti qualificati.
A detta dei giudici, il progettista incaricato non rientra tra i soggetti che possono utilizzare l’avvalimento. Il progettista incaricato deve essere considerato un prestatore d’opera professionale distinto dalla struttura societaria che formula l’offerta e stipula il contratto con la Stazione Appaltante.

Del resto, ha osservato il CdS, “non ha molto senso indicare un professionista sprovvisto dei requisiti, dato il carattere normalmente fiduciario del rapporto tra il committente e il professionista stesso”.

I giudici hanno sottolineato che, già prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice Appalti, buona parte della giurisprudenza riteneva illegittimo l’avvalimento a cascata. Il nuovo Codice Appalti ha sancito in modo chiaro questo divieto e ha vietato in particolare l’avvalimento per “il possesso della qualificazione dell’esperienza tecnica e professionale necessarie per eseguire le prestazioni da affidare”.

Sono invece consentiti l’avvalimento plurimo e l’avvalimento frazionato. Nel primo caso il concorrente si avvale di più di un soggetto, nel secondo caso si avvale di un solo soggetto, con la particolarità che ognuno di essi da solo non possiede il requisito o i requisiti di partecipazione ed è solo cumulando i propri con quello dell’altro che viene raggiunta la soglia richiesta.

Sulla base di queste considerazioni, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso dell’impresa esclusa.

Fonte: Edilportale.com

Per info e contatti: studiopaolocaputo@libero.it

Advertisement