Interventi di riqualificazione energetica, antisismici, di installazione di impianti solari fotovoltaici e di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici – Detrazione del 110% (c.d. “superbonus”)
L’art. 119 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. decreto “Rilancio”), sostituito in sede di conversione nella
L. 17.7.2020 n. 77, incrementa al 110% l’aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, qualora le spese siano sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, prevedendo altresì che l’agevolazione debba essere ripartita in 5 rate di pari importo.
2 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA – “Superbonus” del 110%
L’art. 119 del DL 34/2020 individua l’ambito di applicazione del “superbonus” del 110% sulla base di due criteri:
- quello soggettivo di chi effettua gli interventi agevolati;
- quello oggettivo della tipologia di interventi effettuati.
2.1 Soggetti beneficiari
Il c.d. “superbonus” compete per i lavori effettuati:
- dai condomìni;
- dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari (sono previsti limiti, analizzati in seguito);
- dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
- dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- dalle ONLUS di cui all’art. 10 del DLgs. 460/97;
- dalle organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei registri di cui all’art. 6 della L. 266/91;
- dalle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall’art. 7 della L. 383/2000;
- dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’art. 5 co. 2 lett. c) del DLgs. 242/99, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Interventi effettuati dalle persone fisiche sulle unità immobiliari
Con riguardo agli interventi sulle singole unità immobiliari, la detrazione del 110% spetta soltanto alle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni.
Ai sensi del co. 10 dell’art. 119 del DL 34/2020, tuttavia, per le persone fisiche e soltanto per gli interventi di riqualificazione energetica il “superbonus” compete limitatamente ad un numero massimo di due unità immobiliari, “fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio”.
Rispetto al testo originario del DL 34/2020, è stata eliminata la disposizione secondo cui il “superbonus” poteva spettare soltanto per gli interventi su edifici unifamiliari adibiti ad abitazione principale.
Pertanto, la detrazione del 110% per gli interventi di riqualificazione energetica compete alle persone fisiche:
- per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio;
- per gli interventi effettuati su due singole unità immobiliari, a prescindere dalla loro destinazione ad abitazione principale.
2.2 Immobili esclusi dal “superbonus”
Il “superbonus” del 110% non si applica alle unità immobiliari accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di tipo signorile, ville e castelli ovvero palazzi di eminenti pregi artistici o storici).
2.3 Interventi di riqualificazione energetica “trainanti” e limiti massimi di spesa
La detrazione nella misura del 110%, per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021 (per gli IACP fino al 30.6.2022), spetta per gli interventi di riqualificazione energetica “trainanti” di seguito indicati.
Il c.d. “superbonus”, inoltre, spetta entro limiti massimi di spesa che sono diversi a seconda della:
- tipologia di intervento “trainante” effettuato;
- tipologia di immobile sul quale sono eseguiti gli interventi.
Tipologia di intervento “trainante” | Limite massimo di spesa |
---|---|
Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno. | La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a: 50.000,00 euro, per gli edifici unifamiliari;50.000,00 euro, per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; 40.000,00 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;30.000,00 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari. |
Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti. | Detrazione calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a: 20.000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti fino a 8 unità immobiliari;15.000,00 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari. La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito. |
Interventi sugli edifici unifamiliari o plurifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti. | Detrazione calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000,00 euro. La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito. |
Demolizione e ricostruzione degli edifici
Sono ammessi alla detrazione del 110% anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’art. 3 co. 1 lett. d) del DPR 380/2001.
Anche in questi casi, il “superbonus” spetta:
- nel rispetto dei requisiti minimi di miglioramento della classe energetica dell’edificio;
- nei limiti stabiliti per gli interventi di riqualificazione energetica di cui ai co. 1 e 2 dell’art. 119 del DL 34/2020.
Si segnala che l’art. 10 co. 1 del DL 16.7.2020 n. 76 (c.d. decreto “Semplificazioni”) ha modificato la lett. d) dell’art. 3 del DPR 380/2001 e secondo la nuova formulazione della norma è possibile ricostruire l’edificio demolito modificando “sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche” ed eseguendo le innovazioni necessarie per adeguarsi alle norme antisismiche e per l’accessibilità, oltre che per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento. Inoltre, si può aumentare il volume dell’edificio senza sconfinare nella “nuova costruzione” quando la legge o gli strumenti urbanistici comunali lo prevedono.
2.4 Altri interventi di riqualificazione energetica al 110% (c.d. interventi “trainati”)
L’aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (ad esempio, l’installazione di pannelli o schermature solari), nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi “trainanti” sopraelencati.
2.5 Altri interventi di riqualificazione energetica con “superbonus” del 110% in assenza di interventi “trainanti”
Anche se non viene congiuntamente eseguito uno degli interventi “trainanti”, la detrazione del 110% viene estesa a tutti gli interventi volti alla riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del
DL 63/2013 (e quindi ai co. 344 – 349 dell’art. 1 della L. 296/2006) nei casi in cui:
- siano effettuati sugli immobili vincolati ai sensi del DLgs. 22.1.2004 n. 22;
- gli interventi “trainanti” (previsti dal co. 1 dell’art. 119 del DL 34/2020) siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali,
fermi restando i requisiti previsti al co. 3 dello stesso art. 119 riguardanti il miglioramento della classe energetica dell’edificio.
2.6 Momento di sostenimento delle spese
Per fruire della detrazione del 110% per gli interventi di riqualificazione energetica le spese devono essere sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021.
Per gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché per gli enti aventi le stesse finalità sociali, il “superbonus” del 110% spettante per gli interventi di riqualificazione energetica è esteso alle spese sostenute fino al 30.6.2022.
Soggetto beneficiario del “superbonus” del 110% per gli interventi di riqualificazione energetica | Momento di sostenimento delle spese |
---|---|
Condomini; persone fisiche; cooperative di abitazione a proprietà indivisa; ONLUS; organizzazioni di volontariato | Da 1.7.2020 al 31.12.2021 |
associazioni di promozione sociale; associazioni e società sportive dilettantistiche | Da 1.7.2020 al 31.12.2021 |
IACP comunque denominati nonché enti aventi le stesse finalità sociali, istituiti nella forma di società | Da 1.7.2020 al 30.6.2022 |
2.7 Ripartizione della detrazione
L’agevolazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo.
Fonte: Eutekne