Una sentenza storica è stata emessa in Venezia, in data 7 febbraio 2018, sulla base di ricorso proposto da società partecipante a gara in project-financing contro il Comune di competenza per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della determinazione del responsabile della Centrale Unica di Committenza tra il Consorzio e i Comuni, e recante aggiudicazione definitiva della procedura aperta per la concessione, tramite finanza di progetto, del servizio di illuminazione pubblica.
La ricorrente ha dedotto, come primo motivo la violazione di legge per violazione, erronea, falsa applicazione e/o interpretazione della lex specialis relativamente all’impegno a finanziare gli interventi da parte degli Istituti finanziari, poiché la società non avrebbe allegato né l’impegno a finanziare gli interventi previsti ad opera di uno o più Istituti finanziari, né la dimostrazione asseverata da un Istituto finanziario in ordine alla sostenibilità dell’autofinanziamento da parte dell’offerente, con il corollario che l’offerta del predetto R.T.I. non avrebbe dovuto essere ammessa, né valutata.
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