Due importanti sentenze sono state emesse che consentono al TAR Abruzzo – sede di Pescara di precisare, in materia di finanza di progetto, la natura della situazione giuridica soggettiva del promotore, in caso di gara deserta o di esclusione dell’unica partecipante.
Si tratta delle seguenti sentenze che è possibile scaricare in forma integrale dal pdf in basso:
– T.A.R. Pescara (Abruzzo) sez. I , 12 marzo 2015, n. 113
Contratti P.A.- Appalti- Project financing- Diritto di prelazione del promotore- Esclusione -Presupposto
– T.A.R. Pescara (Abruzzo) sez. I, 07 gennaio 2016, n. 4
Contratti P.A.- Appalti- Project financing- Diritto di prelazione del promotore- Esclusione – Interesse legittimo a procedere a trattativa privata
In particolare:
- con la sentenza n. 113/2015, il giudice amministrativo afferma che nella finanza di progetto, nelle ipotesi (i) di gara deserta o (ii) di esclusione dell’unica partecipante, nel silenzio della legge, non si configura il diritto di prelazione della promotrice alla stipulazione del contratto di concessione. Difatti, secondo il TAR l’articolo 153 comma 19 del d.lgs. n. 163 del 2006 prevede che solo in caso di aggiudicazione a favore di terzi il promotore può esercitare il diritto di prelazione, donde “in assenza di un utile esperimento di una gara mancherebbe proprio il presupposto( la fase negoziale ad evidenza pubblica), sulla cui base definire tutti gli aspetti economici e di dettaglio della concessione e su cui pertanto esercitare la prelazione, salva ovviamente la possibilità per l’Amministrazione di valutare se ricorrano i presupposti per procedere a trattativa privata non essendo stata presentata alcuna offerta valida (cfr. Tar Bari, sentenza n. 3137 del 2010).
- con la sentenza n. 4/2016, il giudice abruzzese, pronunciandosi sulla medesima vicenda, anche se sulla base di un diverso petitum, ha confermato il proprio orientamento espresso nella sentenza n. 113/2015 ed ha specificato che “la promotrice, pur non avendo un diritto soggettivo di prelazione per le ragioni esposte in fatto, ha comunque un interesse legittimo acchè la P.a. valuti quantomeno la possibilità di procedere a trattativa privata (come previsto del resto dal bando) per la realizzazione di un progetto che ha già valutato essere di pubblico interesse (cfr. Tar L’Aquila, sentenza n. 265 del 2011; Tar Pescara, sentenza n. 113 del 2015), considerato anche l’affidamento incolpevole suscitato nella ricorrente stessa, e le spese dalla medesima sostenute per la progettazione”.